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Commenti: Art. 51 | Omnilex
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OPChim · Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
Art. 51
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813.11
OPChim
Federal Council Ordinance
1 lug 2015
Fonte originale
L’annuncio e l’annuncio esaustivo devono essere trasmessi come segue:
in forma elettronica nel formato richiesto dall’organo di notifica;
in una lingua ufficiale o in inglese.
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