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Commenti: Art. 56 | Omnilex
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OPChim · Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi
Art. 56
Art. 55
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Art. 56
Art. 55
Art. 57
813.11
OPChim
Federal Council Ordinance
1 lug 2015
Fonte originale
Le sostanze e i preparati possono essere immessi direttamente nell’ambiente soltanto nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo.
A tal fine occorre:
usare apparecchi che consentano un impiego tecnicamente appropriato e specifico;
adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che le sostanze e i preparati giungano nelle zone limitrofe o nelle acque; e
adottare provvedimenti per evitare nel limite del possibile che la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi siano minacciati.
I preparati possono essere immessi direttamente nell’ambiente soltanto per gli impieghi indicati dal fabbricante.
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