813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Per sostanze e preparati del gruppo 1 si intendono le sostanze e i preparati:
la cui etichettatura secondo il regolamento UE-CLP1reca almeno un elemento di cui all’allegato 5 numero 1.1 della presente ordinanza; oppure
che non sono ancora etichettati secondo il regolamento UE-CLP e la cui etichettatura reca almeno un elemento di cui all’allegato 5 numero 2.1 della presente ordinanza.
Per sostanze e preparati del gruppo 2 si intendono le sostanze e i preparati:
la cui etichettatura secondo il regolamento UE-CLP reca almeno un elemento di cui all’allegato 5 numero 1.2 della presente ordinanza; oppure
che non sono ancora etichettati secondo il regolamento UE-CLP e la cui etichettatura reca almeno un elemento di cui all’allegato 5 numero 2.2 della presente ordinanza.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. ↩
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