813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Deve possedere conoscenze specifiche chi fornisce a titolo commerciale:
le sostanze e i preparati del gruppo 1 a persone che le acquistano per utilizzarle a titolo professionale, senza immetterle sul mercato in altra forma;
le sostanze e i preparati del gruppo 2 a utilizzatori privati.
Il DFI può disciplinare:
in che modo i requisiti per le conoscenze specifiche debbano essere adempiuti; a tal fine tiene conto della formazione professionale e dell’esperienza professionale;
il contenuto, la durata e l’organizzazione di corsi per l’acquisizione delle conoscenze specifiche.
Gli articoli 10 e 11 dell’ordinanza del 18 maggio 20051sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici(ORRPChim) si applicano per analogia.