813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Il fabbricante che mette a disposizione o fornisce a terzi sostanze pericolose o preparati pericolosi deve imballarli secondo l’articolo 35 del regolamento UE-CLP1.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4. ↩
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