813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Nella loro sfera di competenze, i servizi di valutazione verificano nelle sostanze, nei preparati e negli oggetti:
la valutazione e la classificazione;
le indicazioni che figurano nella scheda di dati di sicurezza.
Possono incaricare l’organo di notifica di:
verificare la composizione e le proprietà fisico-chimiche di sostanze, preparati e oggetti;
chiedere alle autorità esecutive cantonali di prelevare campioni.
Se vi è motivo di ritenere che la valutazione o la classificazione non sia stata effettuata o sia stata effettuata in modo scorretto, su richiesta di un servizio di valutazione l’organo di notifica esige dal fabbricante:
tutti i documenti che sono serviti a stabilire le proprietà pericolose o ai fini della valutazione;
se del caso, la scheda di dati di sicurezza.
Su richiesta di un servizio di valutazione, l’organo di notifica esige dal fabbricante l’esecuzione di esami o valutazioni più approfondite se vi sono indizi che:
le sostanze o i preparati, i loro prodotti derivati o rifiuti possano mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente;
gli oggetti, i loro prodotti derivati o rifiuti possano mettere in pericolo l’ambiente.
Le autorità esecutive dispongono inoltre delle competenze di cui all’articolo 42 LPChim e, in merito a un pericolo per l’ambiente, anche di quelle di cui all’articolo 41 LPChim.
Se il fabbricante non ottempera a una decisione, l’organo di notifica vieta, su richiesta di un servizio di valutazione, l’ulteriore fornitura delle sostanze, dei preparati o degli oggetti in questione.
Per i prodotti cosmetici e le sostanze di partenza e gli additivi esclusivamente destinati a tal fine, il servizio competente per tali prodotti decide le misure necessarie. La partecipazione dell’UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.