813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
I servizi federali competenti possono delegare, parzialmente o completamente, a enti di diritto pubblico o a privati adeguati i compiti e le competenze loro conferiti dalla presente ordinanza.
Per quanto concerne l’esecuzione della protezione della salute, la delega è limitata:
alla verifica del controllo autonomo;
alla valutazione nel quadro della verifica della notifica e delle informazioni ulteriori;
alle attività informative secondo l’articolo 28 LPChim;
alla valutazione dei rischi secondo l’articolo 16 LPChim.
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