813.11OPChimFederal Council Ordinance1 lug 2015Fonte originale
Le autorità esecutive cantonali sorvegliano se sono rispettate le disposizioni particolari relative all’utilizzazione (art. 55–59, 61–67 e 69). L’articolo 25 capoverso 1 secondo periodo LPChim si applica per analogia.
I Cantoni promuovono il comportamento ecologico.
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