Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 19 capoversi 2 e 3 della legge federale del 16 dicembre 20051sulla protezione degli animali;
vista la legge del 15 dicembre 20002sui prodotti chimici (LPChim);
visti gli articoli 26 capoverso 3, 29, 30a –30d , 38 capoverso 3, 39 capoverso 1,
41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, e 48 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 19833sulla protezione dell’ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 19914sulla protezione delle acque;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19955sugli ostacoli tecnici
al commercio,6
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