813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Un biocida è omologato con un’omologazione ONse in base allo stato attuale della scienza e della tecnica e in caso di uso conforme allo scopo il richiedente dimostra che:1
presumibilmente non ha, esso medesimo o i suoi residui, effetti inaccettabili sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente;
per i preservanti del legno e i disinfettanti: è sufficientemente efficace.
È omologato per l’immissione sul mercato per l’uso da parte del pubblico soltanto se non ha alcuna delle proprietà di cui all’articolo 11d .2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). ↩
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