813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Per i biocidi omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS (Stato di provenienza), su richiesta l’organo di notifica concede, d’intesa con i servizi di valutazione, un’omologazione per il commercio parallelo, se stabilisce che il biocida è identico a un biocida già omologato («prodotto di riferimento»).
1bis. Per i biocidi immessi sul mercato nello Stato di provenienza con un principio attivo notificato secondo le disposizioni nazionali locali, su richiesta l’organo di notifica concede un’omologazione per il commercio parallelo, se il richiedente è in grado di fornire la prova che il biocida è identico a un prodotto di riferimento.1
Un biocida è considerato identico al prodotto di riferimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
è stato fabbricato dalla stessa impresa, da un’impresa associata o sotto licenza secondo lo stesso processo di fabbricazione;
la specifica e il contenuto di principi attivi nonché il tipo di formulazione sono identici;
è identico in relazione alle sostanze non attive presenti;
è identico o equivalente nelle dimensioni, nel materiale o nella forma dell’imballaggio, in termini di potenziale impatto negativo sulla salute dell’uomo e degli animali o sull’ambiente.
L’omologazione per il commercio parallelo contiene le stesse condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso dell’omologazione del prodotto di riferimento in materia.2
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). ↩
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