813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Una volta scaduta la durata della protezione di cui all’articolo 28, il richiedente può chiedere all’organo di notifica di potersi avvalere dei dati di un’omologazione esistente se dimostra:
alla scadenza della durata della protezione dei dati del principio attivo impiegato: che esso è tecnicamente equivalente a quello contenuto in un biocida già omologato, anche per quanto riguarda il grado di purezza e il genere di contaminazioni;
alla scadenza della durata della protezione dei dati del biocida:
1. che esso è identico a uno già omologato, o
2. che le differenze in termini di valutazione del rischio sono irrilevanti e che i principi attivi sono tecnicamente equivalenti ai sensi della lettera a.
L’organo di notifica emana una decisione generale e la pubblica nel Foglio federale. Esso informa il titolare dell’omologazione esistente e, se noto, il proprietario dei dati del principio attivo o del biocida.
A seconda dei casi, il richiedente presenta all’organo di notifica i seguenti dati:
tutti i dati necessari per l’identificazione del biocida, compresa la sua composizione;
i dati necessari per identificare il principio attivo e stabilirne l’equivalenza tecnica;
i dati necessari per dimostrare la comparabilità dei rischi e dell’efficacia del biocida rispetto a quelli del biocida omologato.
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