813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Per far fronte a un pericolo imprevisto che non è possibile arginare con altri mezzi, l’organo di notifica può omologare, d’intesa con i servizi di valutazione e in deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5 e delle sezioni 2–4 del presente capitolo, determinati biocidi per un impiego limitato e controllato. Sono eccettuati i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati.
I biocidi omologati secondo il capoverso 1 possono, in deroga alle disposizioni dell’articolo 38 capoverso 2 lettera b, essere etichettati esclusivamente nella lingua ufficiale dell’area di utilizzo o in inglese.
Per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni, l’omologazione secondo il capoverso 1 deve inoltre soddisfare i requisiti dell’OIConf1e dell’OEDA2.