813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Chi immette biocidi sul mercato è tenuto a riprendere dall’utilizzatore i biocidi non più impiegati che egli ha fornito e ad eliminarli in modo adeguato; i biocidi distribuiti nel commercio al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.
L’obbligo di riconsegna dei biocidi è retto dall’allegato 2.4 N. 5 ORRPChim1.