Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 45 | Omnilex
Law
/
OBioc · Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi
Art. 45
Art. 44
Art. 46
Torna alla legge
Art. 45
Art. 44
Art. 46
813.12
OBioc
Federal Council Ordinance
1 ago 2005
Fonte originale
Ai casi di furto e perdita di biocidi ai sensi dell’articolo 11
d
lettera a si applica per analogia l’articolo 67 capoversi 1 e 2 OPChim
1
.
Ai casi di erronea immissione sul mercato di biocidi si applica per analogia l’articolo 67 capoversi 3 e 4 OPChim.
Footnotes
RS
813.11
↩
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.