(art. 2 cpv. 4 e 9 cpv. 2)
Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
Ai fini della corretta interpretazione del regolamento (UE) n. 528/20121, al quale la presente ordinanza fa riferimento, vanno applicate le seguenti equivalenze di termini, atti normativi e disposizioni particolari:
1 Equivalenze terminologiche tra il regolamento (UE) n. 528/2012 e la presente ordinanza
Le espressioni qui appresso del regolamento (UE) n. 528/2012 hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
2 Diritto applicabile per gli altri rinvii nel regolamento (UE) n. 528/2012
Laddove la presente ordinanza rinvia a disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 che, a loro volta, rinviano ad altre disposizioni del diritto dell’UE, al posto di queste ultime si applica il diritto svizzero seguente:
3 Equivalenze terminologiche tra gli atti del diritto dell’UE, cui rinvia l’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati, e la presente ordinanza
Le espressioni qui appresso degli atti del diritto dell’UE, cui rinvia l’elenco dell’allegato 2 (elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati), hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti:
4 Diritto applicabile per gli altri rinvii negli atti di esecuzione dell’UE concernenti l’approvazione di principi attivi
Laddove la presente ordinanza rinvia a disposizioni di atti di esecuzione dell’UE concernenti l’approvazione di principi attivi, al posto di questi ’ultimi si applicano gli atti legislativi seguenti del diritto svizzero: