(art. 14 cpv. 2 lett. a)
Domanda di omologazione OE o OnE
1 Documenti relativi al prodotto e ai principi attivi
Unitamente alla domanda di omologazione occorre presentare all’organo di notifica:
- i documenti relativi al biocida;
- i documenti relativi a ogni principio attivo.
2 Requisiti per i documenti
2.1 Disposizioni generali
1I documenti sono presentati all’organo di notifica sotto forma di documenti tecnici.
2I requisiti degli allegati al regolamento (UE) n. 528/20121devono essere soddisfatti secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica.
2.2 Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo
1I documenti tecnici devono contenere le informazioni di cui ai seguenti allegati del regolamento (UE) n. 528/2012:
- in merito al prodotto: secondo l’allegato III; alle deroghe ai requisiti e alla loro motivazione si applica l’allegato IV;
- in merito ai principi attivi: secondo l’allegato II; alle deroghe ai requisiti si applica l’allegato IV.
2Laddove per la classificazione e l’etichettatura gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 rimandano ad altri atti del diritto europeo si applicano gli articoli 35 e 38 della presente ordinanza.
3Se un principio attivo soddisfa i criteri di esclusione di cui all’articolo 5 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012, occorre dimostrare che sono applicabili le disposizioni derogatorie di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012.
4Per i biocidi occorre presentare un sommario delle loro caratteristiche secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a punto ii del regolamento (UE) n. 528/2012.
5Oltre ai documenti di cui all’articolo 17 capoverso 6, l’organo di notifica può esigere dal richiedente i seguenti documenti:
- il sommario delle caratteristiche del biocida di un’autorità dell’UE o dell’AELS secondo l’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012 e il rapporto di valutazione con le conclusioni secondo l’articolo 30 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012, rispettivamente, per i principi attivi, secondo l’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012, per quanto siano accessibili al richiedente;
- modelli di imballaggio, progetti di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.
6I documenti devono contenere una descrizione completa e dettagliata degli esperimenti effettuati e dei metodi impiegati o un rinvio bibliografico a tali metodi.
7I documenti devono essere sufficienti per consentire una valutazione degli effetti e delle proprietà secondo l’articolo 11.
2.3 Metodi di identificazione e determinazione prescritti
1Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/20082.
2Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.
3Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite:
- in conformità con la direttiva 2010/63/UE3; e
- rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio secondo l’articolo 43 capoversi 4 e 5 OPChim4.
4Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.
2.4 Altri metodi di identificazione e determinazione
1Se prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE5, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo il regolamento (UE) n. 440/2008.
2Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.
3 Lettera di accesso e rinvio
Se l’organo di notifica è già in possesso dei documenti completi secondo i numeri 1 e 2, il richiedente può:
- presentare una lettera di accesso; o
- se il termine per la protezione dei dati secondo l’articolo 28 è scaduto: rinviare ai documenti.
4 Valutazione e conclusione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS
Per i biocidi con un principio attivo non iscritto nell’elenco di cui all’allegato 1 o 2 o nell’elenco dei principi attivi notificati, il richiedente può allegare il sommario delle caratteristiche del biocida di un’autorità competente di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo l’articolo 22 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012 nonché il rapporto di valutazione con le conclusioni secondo l’articolo 30 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012, rispettivamente secondo l’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012 per i principi attivi.