(art. 14 cpv. 2 lett. c e 14a bis)
Domanda di riconoscimento di un’omologazione
1Unitamente alla domanda di riconoscimento dell’omologazione occorre presentare i seguenti documenti:
a. per il riconoscimento di un’omologazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS:
1. una copia dell’omologazione dello Stato membro dell’UE o dell’AELS,
2. rapporti di valutazione del biocida emanati da autorità dell’UE o dell’AELS, per quanto siano accessibili al richiedente,
3. la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida,
b. per il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione:
1. un sommario delle caratteristiche del biocida secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a punto ii del regolamento (UE) n. 528/20121,
2. la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida,
3. rapporti di valutazione emanati da autorità dell’UE o dell’AELS o il parere dell’ECHA in merito all’omologazione del biocida, per quanto siano accessibili al richiedente.
2Unitamente alla domanda di riconoscimento reciproco in parallelo secondo l’articolo 34 del regolamento (UE) 528/2012 occorre presentare i seguenti documenti:
- il nome dello Stato membro dell’UE o dell’AELS che effettua la prima valutazione (Stato membro di riferimento);
- un sommario delle caratteristiche del biocida secondo l’articolo 20 paragrafo 1 lettera a punto ii del regolamento (UE) n. 528/2012;
- la lettera di accesso ai principi attivi contenuti nel biocida.
3In aggiunta ai documenti richiesti nel capoverso 2 occorre presentare tempestivamente dopo il loro ricevimento:
- il progetto del rapporto di valutazione e del sommario delle caratteristiche del biocida;
- il rapporto di valutazione finale e il sommario delle caratteristiche del biocida.
4Per il biocida e i principi attivi in esso contenuti, l’organo di notifica può esigere dal richiedente i documenti secondo gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 528/2012.