(art. 14 cpv. 2 lett. d)
Domanda di omologazione ON
1 Documenti relativi al richiedente, al fabbricante e al prodotto
1.1 In generale
I documenti relativi alla domanda devono contenere le seguenti informazioni:
- il nome e l’indirizzo del richiedente;
- il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida e dei principi attivi;
- il nome commerciale del biocida;
- la composizione completa del biocida;
- l’elenco dei principi attivi contenuti nel biocida;
- i dati relativi alle proprietà fisico-chimiche, alla tossicologia e all’ecotossicologia;
- i dati relativi a determinati principi attivi (n. 2);
- l’attribuzione del biocida al tipo di prodotto e al settore di impiego;
- le categorie di utenti;
- le proposte, con relativa motivazione, per la classificazione e l’etichettatura nonché le indicazioni relative all’imballaggio secondo gli articoli 35, 36 e 38;
- le proposte relative alla scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 40, se del caso;
- le indicazioni relative all’eliminazione;
- per i disinfettanti e i preservanti per il legno: la prov a che il biocida è sufficientemente efficace per l’impiego previsto.
1.2 Requisiti supplementari
1Un’omologazione ONè rilasciata solo se le persone che forniscono i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’elenco di cui all’articolo 95 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/20121o se sono presentati i seguenti documenti:
- una copia della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche sull’iscrizione nel suddetto elenco delle persone che forniscono i principi attivi contenuti nel biocida;
- la documentazione secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 528/2012 o secondo l’allegato IIA, IVA e, se del caso, IIIA della direttiva 98/8/CE2;
- una lettera di accesso ai dati relativi al principio attivo di cui alla lettera b; o
- una designazione dei dati per i quali la durata della protezione secondo l’articolo 28 è scaduta.
2Ai dati relativi a principi attivi esistenti ammessi per il tipo di prodotto corrispondente secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 1062/20143, compresi i dati che non prevedono esperimenti su vertebrati, si applica l’articolo 29a .
3I capoversi 1 e 2 non si applicano ai biocidi contenenti principi attivi delle categorie 1–5 e 7 di cui all’allegato 1.
2 Altri documenti
1L’organo di notifica può inoltre esigere dal richiedente i seguenti documenti:
- rapporti di esperimenti, perizie o pubblicazioni scientifiche o altri documenti che comprovano i dati di cui al N. 1;
- i dati secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 1896/20004;
- in casi giustificati, i dati relativi all’esposizione della comunità e dell’utente o nell’ambiente;
- i modelli di imballaggio, progetti di etichettatura e di fogli illustrativi nonché uno schizzo di etichetta.
2I documenti devono contenere una descrizione dettagliata e completa delle analisi effettuate e dei metodi impiegati o un rimando bibliografico a tali metodi.
3 Metodi di identificazione e determinazione
3.1 Metodi di identificazione e determinazione prescritti
1Le identificazioni e le determinazioni devono essere eseguite secondo i metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/20085.
2Se un metodo è inadeguato o non è descritto, occorre per quanto possibile utilizzare metodi riconosciuti a livello internazionale; tali metodi devono essere motivati.
3Nei casi pertinenti, le identificazioni e le determinazioni vanno eseguite:
- in conformità con la direttiva 2010/63/UE6; e
- rispettando i principi e i requisiti della buona prassi di laboratorio di cui all’articolo 43 capoversi 4 e 5 OPChim7.
4Il capoverso 3 non si applica alle identificazioni e determinazioni avviate prima del 1° marzo 2000.
3.2 Altri metodi di identificazione e determinazione
1Se prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono stati ottenuti altri risultati in merito a identificazione e determinazione mediante metodi diversi da quelli previsti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE8, occorre decidere, caso per caso, se tali dati siano sufficienti per gli scopi della presente ordinanza o se sia necessario eseguire nuove identificazioni e determinazioni secondo il regolamento (CE) 440/2008.
2Gli esperimenti su vertebrati devono essere limitati al minimo.