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Commenti: Art. 29a | Omnilex
Law
/
Art. 29a
Art. 29
Art. 29b
Art. 29a
814.01
LPAmb
Federal Act
1 gen 1985
Fonte originale
Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:
non possano mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente;
non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
All’utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 2003
1
sull’ingegneria genetica.
Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteggere la salute dell’uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.
Footnotes
RS
814.91
↩
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