Torna alla legge

Art. 29a

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Gli organismi possono essere utilizzati soltanto in modo che essi, i loro metaboliti e i loro rifiuti:
    1. non possano mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente;
    2. non pregiudichino la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.
  2. All’utilizzazione di organismi geneticamente modificati si applica la legge del 21 marzo 20031sull’ingegneria genetica.
  3. Sono fatte salve le prescrizioni contenute in altre leggi federali destinate a proteggere la salute dell’uomo da pericoli diretti dovuti a organismi.

Footnotes

  1. RS 814.91

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.