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Art. 29b

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Chiunque utilizza organismi patogeni che non ha il diritto né di immettere nell’ambiente a titolo sperimentale (art. 29c ), né di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d ) deve adottare tutte le misure di confinamento necessarie, tenuto conto in particolare della pericolosità degli organismi per l’uomo e per l’ambiente.
  2. Il Consiglio federale subordina a notifica o autorizzazione l’utilizzazione di organismi patogeni.
  3. Per determinati organismi patogeni e attività può prevedere deroghe all’obbligo di notifica o autorizzazione oppure agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a .

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