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Art. 29d

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. È vietato mettere in commercio organismi la cui utilizzazione, pur essendo conforme alle disposizioni, viola i principi di cui all’articolo 29a .
  2. A tale scopo il fabbricante o l’importatore effettua un controllo autonomo. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l’estensione e la verifica del controllo autonomo.
  3. Gli organismi patogeni possono essere messi in commercio in vista di un impiego nell’ambiente soltanto previa autorizzazione della Confederazione.
  4. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura nonché l’informazione del pubblico. Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a .

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