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Art. 29c

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Chiunque intende immettere nell’ambiente a titolo sperimentale organismi patogeni che non ha il diritto di mettere in commercio in vista di un impiego nell’ambiente (art. 29d ) deve esserne autorizzato dalla Confederazione.
  2. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura. In particolare disciplina:
    1. la consultazione di esperti;
    2. la garanzia di finanziamento dei provvedimenti intesi ad accertare, prevenire o eliminare eventuali effetti nocivi o molesti;
    3. l’informazione del pubblico.
  3. Per determinati organismi patogeni può prevedere deroghe all’obbligo d’autorizzazione o agevolazioni se, in base allo stato delle conoscenze scientifiche o all’esperienza, è esclusa una violazione dei principi di cui all’articolo 29a .

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