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Art. 29e

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Chiunque mette in commercio organismi deve:
    1. informare l’acquirente sulle loro proprietà importanti per l’applicazione dei principi di cui all’articolo 29a ;
    2. fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all’articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.
  2. Le istruzioni del fabbricante e dell’importatore devono essere osservate.

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