informare l’acquirente sulle loro proprietà importanti per l’applicazione dei principi di cui all’articolo 29a ;
fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che i principi di cui all’articolo 29a non sono violati se gli organismi sono utilizzati conformemente alla loro destinazione.
Le istruzioni del fabbricante e dell’importatore devono essere osservate.
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