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Art. 29f

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana ulteriori prescrizioni sull’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti se, a causa delle loro proprietà, del loro modo d’impiego o della quantità usata, possono essere violati i principi di cui all’articolo 29a .
  2. In particolare, il Consiglio federale può:
    1. disciplinare il trasporto, l’importazione, l’esportazione e il transito;
    2. subordinare ad autorizzazione, limitare o vietare l’utilizzazione di determinati organismi;
    3. prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi o a prevenirne l’apparizione;
    4. prescrivere provvedimenti volti a evitare pregiudizi alla diversità biologica e alla sua utilizzazione sostenibile;
    5. prescrivere indagini a lungo termine per l’utilizzazione di determinati organismi;
    6. prevedere consultazioni pubbliche in relazione alle procedure d’autorizzazione.

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