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Art. 29g

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale

La Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica e la Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano (art. 22 e 23 della L del 21 mar. 20031sull’ingegneria genetica) prestano consulenza al Consiglio federale per l’elaborazione delle prescrizioni e per l’esecuzione delle disposizioni sugli organismi.

Footnotes

  1. RS 814.91

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