Il Consiglio federale può:
- vietare la messa in commercio di prodotti destinati ad essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l’ambiente;
- vietare l’impiego di sostanze o di organismi che rendono lo smaltimento notevolmente più difficile o che, all’atto dello smaltimento, possono mettere in pericolo l’ambiente;
- obbligare i fabbricanti a prevenire la formazione di rifiuti di produzione per i quali non si conoscono metodi di smaltimento rispettosi dell’ambiente.