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Art. 30a

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale

Il Consiglio federale può:

  1. vietare la messa in commercio di prodotti destinati ad essere impiegati una sola volta e per breve tempo, se i vantaggi del loro impiego non giustificano il carico che ne deriva per l’ambiente;
  2. vietare l’impiego di sostanze o di organismi che rendono lo smaltimento notevolmente più difficile o che, all’atto dello smaltimento, possono mettere in pericolo l’ambiente;
  3. obbligare i fabbricanti a prevenire la formazione di rifiuti di produzione per i quali non si conoscono metodi di smaltimento rispettosi dell’ambiente.

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