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Art. 30b

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può prescrivere che determinati rifiuti che si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale debbano essere consegnati separatamente per lo smaltimento.
  2. Il Consiglio federale può prescrivere a chi mette in commercio prodotti che come rifiuti si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale di:
    1. riprendere tali prodotti dopo l’uso;
    2. prelevare un deposito minimo e rimborsarlo al momento della ripresa.
  3. Il Consiglio federale può provvedere a istituire una cassa di compensazione dei depositi e prescrivere, in particolare, che:
    1. chi mette in commercio prodotti gravati da un deposito versi alla cassa le somme eccedenti derivanti dalla riscossione del deposito;
    2. dette eccedenze servano a coprire le perdite derivanti dal rimborso del deposito e a promuovere la riconsegna dei prodotti gravati da deposito.

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