Il Consiglio federale può prescrivere che determinati rifiuti che si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale debbano essere consegnati separatamente per lo smaltimento.
Il Consiglio federale può prescrivere a chi mette in commercio prodotti che come rifiuti si prestano ad essere riciclati o devono essere trattati in modo speciale di:
riprendere tali prodotti dopo l’uso;
prelevare un deposito minimo e rimborsarlo al momento della ripresa.
Il Consiglio federale può provvedere a istituire una cassa di compensazione dei depositi e prescrivere, in particolare, che:
chi mette in commercio prodotti gravati da un deposito versi alla cassa le somme eccedenti derivanti dalla riscossione del deposito;
dette eccedenze servano a coprire le perdite derivanti dal rimborso del deposito e a promuovere la riconsegna dei prodotti gravati da deposito.
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