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Art. 30c

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. I rifiuti destinati ad essere depositati definitivamente devono essere trattati in modo da ridurre il più possibile il loro tenore di carbonio organico e la loro solubilità nell’acqua.
  2. I rifiuti non possono essere inceneriti fuori degli impianti; fa eccezione l’incenerimento di rifiuti naturali provenienti dai boschi, dai campi e dai giardini, se non ne risultano immissioni eccessive.
  3. Il Consiglio federale può emanare ulteriori prescrizioni sul trattamento di determinati rifiuti.

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