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Art. 30f

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul traffico di rifiuti il cui smaltimento conforme alle esigenze ecologiche richiede misure particolari (rifiuti speciali). Parimenti, ne disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito, considerando in particolare gli interessi della collaborazione regionale transfrontaliera e l’impatto ambientale dello smaltimento in Svizzera e all’estero. Può anche emanare prescrizioni applicabili alle imprese che organizzano dalla Svizzera il traffico di rifiuti speciali o che vi partecipano.
  2. Esso prescrive in particolare che i rifiuti speciali:
    1. devono essere contrassegnati per la consegna all’interno della Svizzera, per l’importazione, l’esportazione ed il transito;
    2. possono essere consegnati all’interno della Svizzera soltanto alle imprese in possesso di un’autorizzazione ai sensi della lettera d;
    3. possono essere esportati soltanto previa autorizzazione dell’Ufficio federale;
    4. possono essere ritirati o importati soltanto dalle imprese in possesso di un’autorizzazione del Cantone.
  3. Dette autorizzazioni sono accordate se è garantito uno smaltimento dei rifiuti conforme alle esigenze ecologiche.
  4. 1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265;FF 2007 309).

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