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Art. 30g

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul traffico di altri rifiuti secondo l’articolo 30f capoversi 1 e 2 se non è garantito uno smaltimento conforme alle esigenze ecologiche.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265;FF 2007 309).

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