L’Ufficio federale può disporre provvedimenti amministrativi nei confronti degli assoggettati alla tassa o al contributo che non adempiono gli obblighi di cui agli articoli 32abis–32aquinquies.
Può disporre i provvedimenti amministrativi seguenti:
la pubblicazione dei nomi o delle ditte degli assoggettati alla tassa o al contributo;
il divieto di importazione dei loro prodotti;
la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro vendita all’asta;
la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro consegna gratuita a un’organizzazione di utilità pubblica;
la messa al sicuro provvisoria dei prodotti alla frontiera e la loro distruzione, se i prodotti sono danneggiati, rappresentano un rischio per la sicurezza o l’ambiente o sono stati importati in modo illecito.
Il ricavato della vendita all’asta di cui al capoverso 2 lettera c è devoluto, dedotte le spese dell’organizzazione privata di cui all’articolo 32abiso dell’organizzazione privata settoriale di cui all’articolo 32ater, al finanziamento dello smaltimento dei rifiuti.
L’Ufficio federale può pubblicare i nomi o le ditte dei gestori di piattaforme elettroniche che non adempiono gli obblighi di cui all’articolo 32asexies.
Prima di disporre i provvedimenti amministrativi, sente gli assoggettati alla tassa o al contributo nonché i gestori di piattaforme elettroniche.
L’esecuzione delle misure di cui al capoverso 2 lettere b ed e compete all’UDSC, quella delle misure di cui al capoverso 2 lettere a, c e d all’Ufficio federale. Ai fini dell’esecuzione delle misure secondo il capoverso 2 lettere c e d, l’UDSC consegna all’Ufficio federale i prodotti provvisoriamente messi al sicuro alla frontiera.
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