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Art. 32asexies

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il gestore di piattaforme elettroniche che facilita la messa in commercio di prodotti secondo l’articolo 32a biso secondo l’articolo 32a terattraverso una piattaforma elettronica sulla quale imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e consumatori possono concludere un contratto è responsabile di fornire all’organizzazione privata o all’organizzazione settoriale privata le informazioni concernenti l’obbligo di versare le tasse o i contributi.
  2. Egli è tenuto a informare gli utenti della piattaforma elettronica in merito all’obbligo di versare la tassa di cui all’articolo 32a biso il contributo di cui all’articolo 32a ter.
  3. È considerato gestore di piattaforme elettroniche chi gestisce una piattaforma elettronica secondo l’articolo 20a della legge del 12 giugno 20091sull’IVA.

Footnotes

  1. RS 641.20

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