Il gestore di piattaforme elettroniche che facilita la messa in commercio di prodotti secondo l’articolo 32abiso secondo l’articolo 32aterattraverso una piattaforma elettronica sulla quale imprese estere di vendita per corrispondenza in linea e consumatori possono concludere un contratto è responsabile di fornire all’organizzazione privata o all’organizzazione settoriale privata le informazioni concernenti l’obbligo di versare le tasse o i contributi.
Egli è tenuto a informare gli utenti della piattaforma elettronica in merito all’obbligo di versare la tassa di cui all’articolo 32abiso il contributo di cui all’articolo 32ater.
È considerato gestore di piattaforme elettroniche chi gestisce una piattaforma elettronica secondo l’articolo 20a della legge del 12 giugno 20091sull’IVA.