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Art. 32b

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Chi gestisce o intende gestire una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.
  2. Il titolare della discarica che si fa garante deve notificare ogni anno all’autorità l’ammontare della garanzia.
  3. Il terzo che si porta garante deve notificare all’autorità l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia. Il Consiglio federale può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.
  4. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla garanzia. Può in particolare:
    1. fissarne l’entità e la durata o lasciare che sia l’autorità a decidere di caso in caso;
    2. prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell’indennizzo.

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