Chi gestisce o intende gestire una discarica deve garantire la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento, mediante accantonamento, assicurazione o in altro modo.
Il titolare della discarica che si fa garante deve notificare ogni anno all’autorità l’ammontare della garanzia.
Il terzo che si porta garante deve notificare all’autorità l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia. Il Consiglio federale può prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica.
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla garanzia. Può in particolare:
fissarne l’entità e la durata o lasciare che sia l’autorità a decidere di caso in caso;
prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell’indennizzo.
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