Qualora rimuova da un sito inquinato materiale che non dev’essere smaltito in seguito a risanamento secondo l’articolo 32c , il detentore del fondo può pretendere da coloro che hanno causato l’inquinamento e dai precedenti detentori del sito di regola due terzi delle spese supplementari di analisi e smaltimento del materiale se:
coloro che hanno causato l’inquinamento non hanno prestato alcun indennizzo per il corrispondente carico ambientale o, al momento della vendita del fondo, i precedenti detentori non hanno accordato uno sconto per il carico medesimo;
lo sgombero del materiale è necessario per procedere all’edificazione o alla modifica di costruzioni; e
il detentore ha acquistato il fondo tra il 1° luglio 1972 e il 1° luglio 1997.
Il relativo credito può essere fatto valere presso il giudice civile del luogo di situazione della cosa. Si applica la procedura civile corrispondente.
Le pretese di cui al capoverso 1 possono essere fatte valere entro il 1° novembre 2021.
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