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Art. 32e

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può prescrivere che:
    1. il detentore di una discarica versi alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti;
    2. colui che esporta rifiuti in vista del deposito definitivo versi alla Confederazione una tassa d’esportazione.
  2. Per le discariche nelle quali sono depositati in modo definitivo esclusivamente rifiuti non inquinati una tassa può essere prescritta soltanto se è necessaria per promuovere il riciclaggio di tali rifiuti.1
  3. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote delle tasse tenendo conto in particolare dei costi prevedibili nonché del tipo di discarica. L’aliquota non può superare: a. per i rifiuti depositati definitivamente in Svizzera: 1. in discariche per rifiuti non inquinati o poco inquinati: 8 fr./t, 2. in altre discariche: 25 fr./t; b. per i rifiuti depositati definitivamente all’estero: 1. in discariche sotterranee: 30 fr./t, 2. in altre discariche: l’aliquota che si applicherebbe se i rifiuti fossero depositati definitivamente in una discarica in Svizzera.2 2bis. Il Consiglio federale può adeguare l’aliquota delle tasse di cui al capoverso 2 all’indice nazionale dei prezzi al consumo.3 3 a6. …4

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865;FF 2014 31513163).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865;FF 2014 31513163).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 865;FF 2014 31513163).

  4. Abrogati dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178;FF 2023 239).

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