La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti che risultano non essere inquinati (art. 32d cpv. 5), se l’indagine si è conclusa entro il 31 dicembre 2045.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032 e:
il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 6–8; o
il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti inquinati da un impianto di incenerimento dei rifiuti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045 e:
il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 6 e 7; o
il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da un impianto di incenerimento dei rifiuti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti seguenti degli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali e a cui non è applicabile il capoverso 7, se i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045:
i siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012;
altri siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti degli impianti di tiro storico e di tiro in campagna e le spese per provvedimenti di protezione adeguati come l’installazione di parapalle se:
i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045; e
sono stati depositati soltanto i rifiuti di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all’anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per le indagini e i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e aree verdi pubblici risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera b, sempreché il diritto alle indennità non sussista secondo i capoversi 1–7.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e giardini privati risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1bis, sempreché il diritto alle indennità non sussista secondo i capoversi 1–7.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti inquinati da schiume antincendio contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nei quali tali schiume non sono più state utilizzate due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2024 se:
la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2035; e
i corpi di pompieri che hanno provocato l’inquinamento dipendono da enti pubblici o sono chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS nei quali tali schiume non sono più state utilizzate due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2024 se:
i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045; e
i corpi di pompieri che hanno provocato l’inquinamento dipendono da enti pubblici o sono chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici.
La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per versare alle autorità cantonali competenti indennità forfettarie per l’onere lavorativo derivante da:
la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessaria un’indagine secondo i capoversi 2 e 4, se la valutazione si è conclusa entro il 31 dicembre 2032;
la valutazione dei provvedimenti di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessario un risanamento secondo i capoversi 6 e 7, se le misure edili di risanamento si sono concluse entro il 31 dicembre 2045; e
la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti gli altri siti inquinati per i quali è necessario un risanamento, ad eccezione di quelli di cui ai capoversi 8 e 9, se le misure edili di risanamento si sono concluse entro il 31 dicembre 2045.
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