Torna alla legge

Art. 32eter

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Le indennità di cui all’articolo 32e bissono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:
    1. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 1, al 40 per cento dei costi computabili;
    2. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoversi 2 e 4 lettera b:
    1. al 40 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996, 2. al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; c. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoversi 3 e 5, al 40 per cento dei costi computabili; d. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 4 lettera a: 1. al 60 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996, 2. al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001; e. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoversi 6 e 7, al 40 per cento dei costi computabili; f. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 8, al 60 per cento dei costi computabili; g. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 9, al 40 per cento dei costi computabili; h. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 10, al 40 per cento dei costi computabili; i. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 11, al 40 per cento dei costi computabili; j. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 12 lettera a, forfettariamente a 3000 franchi per sito; k. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 12 lettera b, forfettariamente a 5000 franchi per sito; l. per le indennità di cui all’articolo 32e biscapoverso 12 lettera c, forfettariamente a 10 000 franchi per sito.
  2. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di riscossione della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.
  3. Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.