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Art. 35d

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. I combustibili e carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche.
  2. I combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio. Fanno eccezione i combustibili e i carburanti rinnovabili in equilibrio di massa che soddisfano le esigenze ecologiche.
  3. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze ecologiche. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.
  4. Il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di altri combustibili e carburanti che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali.
  5. Il Consiglio federale può prevedere che le esigenze di cui al presente articolo non si applichino a:
    1. l’etanolo destinato alla combustione;
    2. i combustibili e carburanti rinnovabili messi in commercio solo in piccole quantità.
  6. Il Consiglio federale può prevedere deroghe supplementari, purché risultino necessarie alla luce delle condizioni di mercato.

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