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Art. 35e

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. È vietato mettere in commercio per la prima volta legno e prodotti da esso derivati che non soddisfano le prescrizioni del Paese di origine sul disboscamento e il commercio di legname.
  2. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per la messa in commercio di legno e prodotti da esso derivati in conformità delle disposizioni dell’Unione europea.
  3. Il Consiglio federale può, in conformità degli standard internazionali, stabilire requisiti per la messa in commercio di altre materie prime e prodotti o vietarne la messa in commercio se la loro coltura, estrazione o produzione grava notevolmente sull’ambiente o compromette notevolmente l’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.

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