Torna alla legge

Art. 35g

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. I commercianti devono documentare da quali fornitori hanno acquistato legno o prodotti da esso derivati e a quali acquirenti li hanno rivenduti; il Consiglio federale può introdurre l’obbligo di documentazione per altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3.
  2. Chi fornisce legno o prodotti da esso derivati ai consumatori deve dichiarare il tipo e la provenienza del legno. Il Consiglio federale definisce il legno e i prodotti da esso derivati che sottostanno all’obbligo di dichiarazione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.