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Art. 35f

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati o altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l’articolo 35e capoverso 3 deve esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che la merce soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35e .
  2. Il Consiglio federale disciplina:
    1. il tipo, il contenuto e l’entità dell’obbligo di diligenza;
    2. il controllo del rispetto dell’obbligo di diligenza;
    3. il riconoscimento delle organizzazioni che supportano e verificano il rispetto dell’obbligo di diligenza, nonché il controllo della loro attività.
  3. Il Consiglio federale può sottoporre a un obbligo di notifica chi mette in commercio per la prima volta legno o prodotti da esso derivati.
  4. Il Consiglio federale può prevedere che in caso di violazione dei capoversi 1 e 2 e dell’articolo 35e il legno e i prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti che ha designato secondo l’articolo 35e capoverso 3 siano rispediti, sequestrati o confiscati. Può inoltre prevedere che in casi particolarmente gravi sia disposto il divieto di commercializzare il legno e i prodotti da esso derivati.

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