In funzione del loro carico ambientale, il Consiglio federale può subordinare la messa in commercio di prodotti e imballaggi al rispetto di requisiti riguardanti in particolare:
il riciclaggio, la durata di vita, la disponibilità di pezzi di ricambio e la riparabilità dei prodotti;
la prevenzione degli effetti dannosi e il miglioramento dell’efficienza delle risorse durante l’intero ciclo di vita;
l’uniformità, la comparabilità, la visibilità e la comprensibilità dei contrassegni e dell’informazione;
l’introduzione di un indice di riparabilità.
Nell’attuare il capoverso 1 il Consiglio federale tiene conto delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera.
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