Torna alla legge

Art. 35i

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. In funzione del loro carico ambientale, il Consiglio federale può subordinare la messa in commercio di prodotti e imballaggi al rispetto di requisiti riguardanti in particolare:
    1. il riciclaggio, la durata di vita, la disponibilità di pezzi di ricambio e la riparabilità dei prodotti;
    2. la prevenzione degli effetti dannosi e il miglioramento dell’efficienza delle risorse durante l’intero ciclo di vita;
    3. l’uniformità, la comparabilità, la visibilità e la comprensibilità dei contrassegni e dell’informazione;
    4. l’introduzione di un indice di riparabilità.
  2. Nell’attuare il capoverso 1 il Consiglio federale tiene conto delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.