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Art. 35j

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Nell’ambito di un approccio globale alla sostenibilità orientato alle opere edili e ai rispettivi cicli di vita, e in funzione del loro carico ambientale come pure nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può subordinare le opere edili al rispetto di requisiti riguardanti:
    1. l’utilizzazione di materiali da costruzione e componenti rispettosi dell’ambiente;
    2. l’utilizzazione di materiali da costruzione provenienti dalla valorizzazione materiale di rifiuti edili;
    3. la possibilità di smantellare le opere edili; e
    4. il riutilizzo di componenti nelle opere edili.
  2. La Confederazione assume un ruolo esemplare per quanto riguarda la pianificazione, la costruzione, l’esercizio, il rinnovo e lo smantellamento delle proprie opere edili. Considera i requisiti più severi in materia di costruzioni a basso consumo di risorse nonché soluzioni innovative.

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