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Art. 48a

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale

Il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano alla presente legge per permettere la realizzazione di progetti pilota innovativi, purché queste disposizioni siano limitate nel tempo, nello spazio e nella portata materiale e servano ad acquisire l’esperienza necessaria all’ulteriore sviluppo della presente legge e della sua esecuzione.

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