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Commenti: Art. 48 | Omnilex
Law
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Art. 48
Art. 47
Art. 48a
Art. 48
814.01
LPAmb
Federal Act
1 gen 1985
Fonte originale
Per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la presente legge, è riscossa una tassa.
Per la Confederazione, l’ammontare è fissato dal Consiglio federale e, per i Cantoni, dall’autorità competente giusta il diritto cantonale.
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LPAmb · Legge federale sulla protezione dell’ambiente
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