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Art. 49a

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. La Confederazione può accordare aiuti finanziari per:
    1. progetti di informazione e consulenza legati alla protezione dell’ambiente;
    2. piattaforme dedicate alla salvaguardia delle risorse naturali e al rafforzamento dell’economia circolare.
  2. Gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi.

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