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Commenti: Art. 49a | Omnilex
Law
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Art. 49a
Art. 49
Art. 50
Art. 49a
814.01
LPAmb
Federal Act
1 gen 1985
Fonte originale
La Confederazione può accordare aiuti finanziari per:
progetti di informazione e consulenza legati alla protezione dell’ambiente;
piattaforme dedicate alla salvaguardia delle risorse naturali e al rafforzamento dell’economia circolare.
Gli aiuti finanziari non possono superare il 50 per cento dei costi.
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LPAmb · Legge federale sulla protezione dell’ambiente
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