Nell’ambito dell’impiego del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese:
per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali che devono essere sistemate con l’aiuto federale conformemente alle disposizioni della legge federale del 22 marzo 1985^1^concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin); per le strade principali, questi sussidi sono parte integrante dei contributi globali secondo la LUMin;
per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale sulla base di accordi di programma con i Cantoni; gli importi dei sussidi sono stabiliti in funzione dell’efficacia delle misure.
I Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sull’utilizzo dei sussidi per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade principali che devono essere sistemate con l’aiuto federale e lungo le rimanenti strade.