Torna alla legge

Art. 53a

814.01LPAmbFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può prescrivere che le parti procedano per via elettronica allo scambio di documenti con l’autorità di esecuzione della Confederazione se periodicamente:
    1. presentano istanze nell’ambito di un procedimento previsto dalla presente legge; o
    2. effettuano notifiche conformemente a un obbligo previsto da disposizioni concernenti la protezione dell’ambiente.
  2. In caso di trasmissione per via elettronica di atti che per legge devono essere muniti di firma, il Consiglio federale può accettare, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati ad opera della parte che li trasmette.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.