Allo scopo di proteggere il danneggiato, il Consiglio federale può:
- 1 prescrivere che i titolari di determinati impianti o aziende e le persone soggette all’obbligo d’autorizzazione o di notifica che utilizzano organismi forniscano garanzie, sotto forma di assicurazione o in altro modo, per coprire la loro responsabilità civile;
- fissare l’entità e la durata di tale garanzia oppure lasciare che sia l’autorità a decidere di caso in caso;
- obbligare chi si porta garante della responsabilità civile a notificare all’autorità esecutiva l’esistenza, la sospensione o la cessazione della garanzia;
- prevedere che la garanzia sia sospesa o cessi soltanto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica;
- prevedere che la chiusura della discarica comporti il trasferimento al Cantone della proprietà del fondo sul quale la discarica è situata e regolare la questione dell’indennizzo.